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IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI CARBURANTI a) b) Il
Decreto 14 luglio 2003 dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca, pubblicato nella G.U.R.S. n. 35 del l' 8 agosto 2003, ha demandato alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Sicilia il compito, ciascuna nell'ambito della propria competenza territoriale, di predisporre appositi turni degli impianti di distribuzione stradale di carburanti per assicurare la regolarità e la continuità del sevizio durante le ore notturne, nelle giornate domenicali, nei giorni di festività e nei giorni di chiusura infrasettimanali del martedì e del giovedì, sempre nel rispetto dei normali orari previsti.La Camera di Commercio di Catania, acquisita la preventiva intesa delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale esistenti a livello provinciale, con Determinazione Dirigenziale n° 71 del 13 Dicembre 2009 ha definito e approvato l'elenco degli impianti di distribuzione stradale di carburanti.abilitati per l'anno 2010 e il calendario 2010 dei turni di aperturaSi ricorda che
- L'ORARIO DIURNO: DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.30 - L'ORARIO NOTTURNO: DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 07.00 L'OBBLIGO DI APERTURA O CHIUSURA PREVISTO NELLE DOMENICHE E FESTIVITA' E NEI GIORNI DI RIPOSO INFRASETTIMANALE DEL MARTEDI' E DEL GIOVEDI'. L'OBBLIGO DI ESPORRE PRESSO CIASCUN DISTRIBUTORE, IN MANIERA BEN VISIBILE, UN CARTELLO IN CUI SIANO CHIARAMENTE INDICATI L'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA, IL GIORNO DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE, I TURNI DEL SERVIZIO FESTIVO E NOTTURNO, NONCHE' L'ELENCO DEGLI IMPIANTI ABILITATI AL SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E LA LORO UBICAZIONE. SANZIONI: La sanzione prevista in caso di trasgressioni di dette norme è quella prevista dai commi 2, 7 e 8 dell'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e precisamente: - IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA UN MINIMO DI EURO 516,46 AD UN MASSIMO DI EURO 2.582,28 Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza – ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il sindaco del comune. La vigilanza sull'applicazione di dette norme è affidata, nell'ambito delle rispettive competenze, ai prefetti, ai sindaci ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia. Informazioni: Salvatore Toscano - tel. (+39) 095 7361 217 e-mail: salvatore.toscano@ct.camcom.it |

IMPIANTI ABILITATI AL SERVIZIO NOTTURNO PER L'ANNO 2010
Decreto 14 luglio 2003