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Registro delle Imprese
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 A seguito dell’entrata in vigore in data 22 agosto 2008, dell’art. 36 c. 1 bis della L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 nel nostro sistema normativo è previsto un’ulteriore forma di atto di trasferimento quote delle s.r.l., alternativa a quella prevista dall’art. 2470 c.c. Si ricorda, inoltre, che, a partire dal 01.01.2009, le le istanze telematiche volte al Registro delle Imprese dovranno essere compilate con la nuova versione FedraPlus o applicazioni analoghe e con allegati in formato PDF/A
Le novità introdotte dal predetto comma 1 bis dell’art. 36 possono essere così sintetizzate:
- l’atto di trasferimento quote delle s.r.l., diversamente da quanto previsto dall’art. 2470 c.c. che ne prescrive la forma della scrittura privata con firme autenticate, deve avere “natura informatica” e sottoscritto dai contraenti con firma digitale, nel rispetto della normativa regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e cioè la normativa contenuta nel codice dell’amministrazione digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m. e nel D.P.C.M. 13 gennaio 2004.
- Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione l’atto deve essere depositato presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società a cura dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31 comma 2 quater della L. 340/2000, ovvero sia dal commercialista o ragioniere iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Resta salva la disciplina tributaria di già applicata agli atti di trasferimento quote di s.r.l. Vedi le implicazioni applicativea) Oggetto del trasferimento di quote deve intendersi solo il trasferimento del diritto di proprietà per atto tra vivi a titolo oneroso; Allo stato restano escluse: - la costituzione di pegno e di usufrutto;
- la donazione;
- la costituzione di fondo patrimoniale;
- la divisione della comunione ereditaria e successione ereditaria.
Per quanto l’ultima circolare dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 22 ottobre 2008 n. 6/IR sia di segno opposto, nel senso che include anche la costituzione di pegno e di usufrutto. Pertanto l’ufficio accetterà solo gli atti di trasferimento del diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso. b) L’atto di trasferimento può essere sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti, ciò significa che le parti hanno facoltà di rivolgersi al Notaio e in questo caso l’atto di trasferimento ha forma cartacea con firme autenticate secondo il disposto dell’art. 2470 c.c., altrimenti, possono rivolgersi al commercialista e sottoscrivere digitalmente l’atto. In base a quest’ultimo procedimento - l’atto deve avere una determinata forma informatica;
- deve avere certezza della data.
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